Assegno di maternità del Comune 2019: importo e domanda
L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei Comuni”, è un contributo mensile (5 mesi ) concesso alle madri disoccupate per il tramite dei Comune e viene pagato dall’INPS (articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).
Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L’importo è uguale in tutti i Comuni. Viene adeguato all’inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo .
L’ importo per il 2019 è pari a € 346,39 (come comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri con comunicato in GU del 6 aprile 2019) ; per le domande relative al medesimo anno, il valore massimo dell’ISEE e’ pari a €17.330,01 (nel 2019 ammontava a 342,62 euro, con ISEE non superiore a 17.141,45 euro).
Vediamo le caratteristiche generali dell’Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .
L’assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternità (con meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di :
parto,
adozione o
affidamento preadottivo,
sia a cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno) che non hanno copertura oppure che ce l’hanno ma inferiore al minimo (indicato nella circolare INPS sui salari minimi) , in questo caso si riceve una integrazione.
Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS.
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM 21 dicembre 2000).
Generalmente vanno allegati:
la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente ;
autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità:
i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
ATTENZIONE : le questure rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per non superare il termine di sei mesi. inoltre le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempre ché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Presso il proprio Comune si possono ottenere informazioni più dettagliate.
FONTI NORMATIVE:
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
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